A fronte della soluzione trovata dal Governo la scorsa settimana sui lavori
usuranti - che lascia aperto un problema molto importante - riteniamo
opportuno mettervi a disposizione una nostra valutazione sul merito della
scelta e le indicazioni presentate dalle parti sindacali durante i lavori
della Commissione, con particolare riferimento al tema del lavoro notturno.
La valutazione: Con la scelta compiuta dal Governo si va all’esercizio
della delega nei primi tre mesi dell’anno 2008, malgrado lo stesso si
fosse impegnato con il sindacato a produrre un emendamento al testo del
disegno di legge alfine di evitare la delega e avere così la normativa
completa e a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori fin dal
prossimo mese di gennaio 2008. La definizione del suddetto emendamento,
demandato al lavoro di una Commissione con le parti sociali - istituita per
raggiungere il suddetto risultato - non è stata resa possibile perché la
Commissione non ha mai trovato la condizione di concludere i suoi lavori per
le molteplici ambiguità e le lentezze che la hanno contraddistinta fin
dall’inizio dei suoi lavori. Tutto ciò ci porta a dire che volutamente
sia mancata la volontà politica di avviare ad una conclusione i lavori
della Commissione rispettando gli impegni a suo tempo assunti dal Governo
coinvolto nel confronto con le parti sociali.
Questo discutibile atteggiamento non ha permesso di evitare una discussione
parlamentare che si è caratterizzata per i molti equivoci come quello delle
80 notti come vincolo per il lavoro notturno. Equivoco che vogliamo ancora
una volta chiarire, anche perché non riteniamo utile compromettere il
destino e l’esito della stessa delega, senza tener conto che tutto il
confronto sui lavori usuranti, e il protocollo, che ne è seguito, si è
mosso con l’obiettivo di garantire un anticipo del pensionamento fino a 3
anni per i:
- lavoratori previsti dal decreto del Ministro del lavoro 19 maggio 1999
(Decreto Salvi);
- lavoratori dipendenti notturni
come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, secondo quanto
specificato dal DDL, ovvero che possano far valere, nell’arco temporale
indicato, una permanenza minima nel periodo notturno;
- i lavoratori addetti alla linea catena che, all’interno di un processo
produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a
misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante
dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che
si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli
addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione,
al rifornimento materiali e al controllo di qualità;
- i conducenti di mezzi pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di
persone.
In particolare, il confronto per quanto riguarda il lavoro notturno, ha
indicato che debbono rientrare in questa tipologia i lavoratori impegnati in
cicli di turno di lavoro comprendenti la notte, ossia inseriti in schemi di
3 o 4 turni nell’arco della giornata regolati e pianificati dalla
contrattazione nazionale e aziendale. L’insieme delle suddette tipologie e
modalità di lavoro sopraelencate sono particolarmente vincolate,
oggettivamente identificabili e coinvolgono complessivamente una platea di
circa 1.400.000 lavoratori, tutti già considerati nella definizione delle
risorse stanziate per permettere il beneficio pensionistico. Proprio qui sta
il punto cruciale: quelle somme sono state calcolate proprio pensando di
inserire nel beneficio pensionistico i lavoratori a turni comprendenti il
lavoro notturno, mai si è ipotizzato di riferirlo solo a coloro che
lavorano più di 80 notti all’anno perché nelle realtà produttive
pochissimi turnisti lavorano più di 80 notti l’anno. Lo stesso
riferimento al decreto 66/2003 presente nel protocollo e nel testo di Legge
che lo recepisce, indica le 80 notti come parametro da considerare solo
qualora la contrattazione nulla preveda al riguardo. Opportunamente la
contrattazione nazionale e aziendale regolamenta il lavoro a turni, ad
esempio il contratto dei tessili prevede 50 notti come riferimento per la
categoria, mentre negli altri settori produttivi gli schemi di turno, sempre
definiti dalla contrattazione nazionale e aziendale, prevedono una media di
prestazioni notturne che va da 55 a 78 notti all’anno. Stupisce quindi
l’equivoco che si è ingenerato nel dibattito parlamentare secondo il
quale l’eliminazione nel testo di legge del riferimento al Decreto 66/2003
avrebbe comportato un eccessivo aumento di spesa.
In realtà è vero il contrario: se si riconoscesse il beneficio
pensionistico solo a coloro che superano la soglia delle 80 notti per il
lavoro notturno, si escluderebbe la stragrande maggioranza dei lavoratori
che il Governo si è impegnato a tutelare e le risorse stanziate
diventerebbero addirittura eccessive. A questo punto, ritornato il testo di
legge alla sua formulazione originaria in materia di lavori usuranti, è
indispensabile che anche il Governo, come parte contraente di un accordo così
importante chiarisca a tutte le parti politiche che il vincolo delle 80
notti non c’è mai stato e che la Commissione dovrà al più presto
definire un criterio unificante per tutte le categorie tale da ricomprendere
realmente i turnisti impegnati anche di notte. Per noi tutto quanto
evidenziato è essenziale per far si che il protocollo venga rispettato
sull’insieme di tutti i suoi aspetti, non separabili l’uno dall’altro,
tanto che il mancato rispetto degli impegni presi in materia di lavori
usuranti si configurerebbe come mancato rispetto dell’insieme del
protocollo in quanto tale.
LA SINTESI DELLE INDICAZIONI DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI COMPONENTI LA
COMMISSIONE CON RIFERIMENTO: AI LAVORATORI GIÀ RICONOSCIUTI DAL DECRETO
SALVI DEL ’99, AL LAVORO NOTTURNO, AL LAVORO A LINEA A CATENA, AI
CONDUCENTI DI MEZZI PESANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI
PERSONE
• Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui
all’articolo 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza
sociale, 19 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4
settembre 1999 Per quanto riguarda questa platea di lavoratori occorrono
alcuni piccoli aggiustamenti normativi e specificazioni sulle figure già a
suo tempo individuate.
• Il lavoro notturno I lavoratori impegnati durante il periodo notturno,
da prendersi in considerazione ai fini dell’applicazione della
“Disciplina dei Lavori Usuranti” definita dal Disegno di Legge attuativo
del protocollo sul welfare, che hanno diritto al beneficio di accesso al
pensionamento con requisiti ridotti, sono:
- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno abbia svolto almeno
tre ore del suo tempo di lavoro nella fascia compresa tra la mezzanotte e le
ore 5 del mattino;
- impiegato sulla base di uno schema di turno che preveda la prestazione
notturna per l’arco dell’anno lavorativo;
- qualsiasi lavoratore impiegato in uno schema di turno con un ciclo
avvicendato di due turni nell’arco delle 24 ore giornaliere;
- qualsiasi lavoratore che effettua ciclicamente in tre o quattro turni
giornalieri avvicendati, un’attività continua per tutte le ore del giorno
e della notte regolata e pianificata su 5, 6 e 7 giorni alla settimana.
I suddetti lavoratori in turni continui avvicendati devono:
䀂? aver operato sulla base di schemi di turno a tre o quattro squadre
regolati e pianificati dalle norme contrattuali e/o dalle norme aziendali,
territoriali;
䀂? nell’arco di ogni mese, e per ogni anno di attività lavorativa,
avere effettuato 5 o 6 prestazioni notturne della durata di almeno 6 ore.
Qualora lo schema di turno sia pianificato su quattro turni, il ciclo della
prestazione notturna deve essere collocato nella fascia compresa tre le ore
24 e le ore 6 del mattino.
Al di fuori delle suddette frequenze, il riconoscimento del diritto al
beneficio, per i lavoratori saltuari scatterà in presenza di una
prestazione effettuata per 80 notti all’anno, nel caso di prestazioni di
lavoro in turno notturno con una frequenza non programmabile quale:
- in occasione della sostituzione dei lavoratori in relazione ai cambi di
turno in aggiunta alle prestazioni giornaliere ordinarie;
- a seguito della manutenzione straordinaria degli impianti; - a seguito di
spostamento in via eccezionale del lavoro a giornata o da turno diurno ad un
turno notturno; - a seguito di regimi di flessibilità d’orario.
• Il lavoro a linea catena I lavoratori addetti alla cosiddetta «linea
catena» sono quelli effettivamente impegnati all’interno di un processo
produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da una
misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di
postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante
dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che
si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli
addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione,
al rifornimento materiali, al controllo di qualità e ad attività di
regolazione o di controllo computerizzato delle linee produttive.
• I conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto
di persone Sono i conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto
collettivo di persone, con capienza non inferiore a 9 posti.
L’insieme della suddette indicazioni dovranno essere regolate dal Decreto
attuativo della Delega insieme alle procedure di certificazione del diritto
dei lavoratori per usufruire del beneficio di anticipazione del
pensionamento di anzianità, sulla base dell’esibizione di una idonea
documentazione probante che il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente
rendere disponibile ai lavoratori. Con la nostre valutazioni e indicazioni
riprenderemo il lavoro in Commissione al momento che la stessa verrà
convocata dal Ministero del Lavoro.
Associazione Italiana Portieri di Notte Informazioni info@aipn.it
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