AGEVOLAZIONI PER ATTIVITÀ USURANTI
Secondo
il D.L. 11 agosto 1993, n. 374 i lavori usuranti sono quelli per cui
è richiesto un impegno psico-fisico particolarmente intenso e continuativo,
condizionato da fattori che non possono essere prevenuti da misure idonee. Per
queste mansioni è previsto un anticipo
del limite di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione,
fino a un massimo di cinque anni, e una
riduzione
del limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione in
queste attività, fino a un massimo di quattro anni.
Norme
successive, non ancora pienamente specificate nè quindi attuate, hanno
decretato una ridefinizione dell'elenco delle attività.
Le
ultime disposizioni in materia sono dettate dalla L. 247/2007 che
prevede, tra l' altro, disposizioni in materia di benefici pensionistici in
favore di lavoratori dipendenti che hanno svolto attività lavorative usuranti.
In particolare l' art. 1, c. 3, della citata legge prevede che "il Governo
è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a
decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la
possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato
con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori
dipendenti" , secondo i principi e i criteri direttivi previsti dalla
medesima norma.
I benefici
pensionistici previsti dalla L._247/2007 potranno essere riconosciuti
qualora vengano emanati i decreti legislativi di attuazione. Si precisa, al
riguardo, che la delega prevista dalla legge sopra citata è scaduta e che è
attualmente all' esame del Senato un disegno di legge per il rinnovo della
medesima.
Al momento non si può stabilire quindi quale sia la documentazione con relativi
elementi di prova necessaria per attestare l'esistenza dei requisiti richiesti
per il riconoscimento del beneficio.
Per
completezza d' informazione si aggiunge che i benefici pensionistici per lavori
usuranti riconosciuti ai sensi dell'art. 78, cc. 8,11,12 e 13 della L.388 del 23
dicembre 2000 sono ormai non più applicabili per scadenza dei termini di
legge.
REQUISITO
SOGGETTIVO
Il
beneficio è riconosciuto alle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori
impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto
19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della sanità e per la funzione pubblica (Decreto Salvi);
- lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.
66, che possano far valere una permanenza minima nel periodo notturno;
- lavoratori
addetti alla cosiddetta «linea catena» che - all'interno di un
processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate
in sequenze di postazioni - svolgano attività caratterizzate dalla
ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un
prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze
brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con
esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione,
alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità;
- conducenti
di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
REQUISITO
OGGETTIVO
Il
beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che, in possesso dei requisiti soggettivi
richiesti, abbiano svolto:
- nel
periodo transitorio (ancora in fase di conferma), una delle attività
usuranti per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di
attività lavorativa;
- a
regime, una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà
della vita lavorativa.
BENEFICI
La
disciplina delle decorrenze del pensionamento di anzianità dei soggetti in
questione è dettata dalle disposizioni di cui all' art. 1, c. 6, ll. c) e d),
della legge 23 agosto 2004, n. 243.
Chi entrerà nella lista definitiva degli addetti ad attività usuranti potrà
usufruire di un sconto massimo di tre anni sull'età minima per la pensione di
anzianità, anche se non si potrà scendere sotto i 57 anni, da combinare con
almeno 35 anni di contributi.
La
concessione del bonus è subordinata inoltre alla permanenza effettiva nelle
attività considerate usuranti di almeno sette anni negli ultimi dieci, nel
periodo transitorio 2008-2017, ovvero per almeno metà della vita lavorativa dal
2018 in poi. Queste sono le condizioni di base fissate dalla L. 247/2007,
che dovranno essere confermate dalle norme di attuazione.
MANSIONI
USURANTI
Tabelle
delle attività usuranti
Legge
247 del 24 dicembre 2007
- Lavoratori
impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del
decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della sanità e per la funzione pubblica (Decreto Salvi).
- Lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal Decreto Legislativo 8 aprile
2003, n. 66, che possano far valere una permanenza minima nel periodo
notturno.
- Lavoratori
addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo
produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a
misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di
postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante
dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che
si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli
addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione,
al rifornimento materiali e al controllo di qualità.
- Conducenti
di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Decreto
Ministeriale del 19 maggio 1999
Lavori che sono caratterizzati dalla maggiore gravosità dell'usura
- Lavori
in galleria, cava o miniera; mansioni svolte in sotterraneo con carattere di
prevalenza o continuità.
- Lavori
nelle cave; mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e
ornamentali.
- Lavori
nelle gallerie; mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con
carattere di prevalenza e continuità.
- Lavori
in cassoni ad aria compressa.
- Lavori
svolti dai palombari.
- Lavori
ad alte temperature; mansioni che espongono ad alte temperature, quando non
sia possibile adottare misure di prevenzione quali, ad esempio, quelle degli
addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei
refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale.
- Lavoratori
del vetro cavo; mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo
eseguito a mano e a soffio.
- Lavori
espletati in spazi ristretti; con carattere di prevalenza e continuità ed
in particolare nelle attività di costruzione, riparazione e manutenzione
navale; mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti,
quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi
strutture.
- Lavori
di asportazione dell' amianto; mansioni svolte con carattere di prevalenza e
continuità.
Decreto
Legislativo n. 374 dell'11 agosto 1993
- Lavoro
notturno continuativo.
- Lavori
alle linee di montaggio con ritmi vincolati.
- Lavori
in galleria, cava o miniera.
- Lavori
espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all' interno di
condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di
caldaie.
- Lavori
in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo,
su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A
questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall' addetto alla
costruzione di camini e dal copritetto.
- Lavori
in cassoni ad aria compressa.
- Lavori
svolti dai palombari.
- Lavori
in celle frigorifere o all' interno di ambienti con temperatura uguale o
inferiore a 5 gradi centigradi.
- Lavori
ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell' industria
metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo.
- Autisti
di mezzi rotabili di superficie.
- Marittimi
imbarcati a bordo.
- Personale
addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione,chirurgia d' urgenza.
- Trattoristi.
- Addetti
alle serre e fungaie.
- Lavori
di asportazione dell' amianto da impianti industriali, da carrozze
ferroviarie e da edifici industriali e civili.